Secondo una delle previsioni generali, ai sensi degli artt. 1418 e 1344 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
una delle parti era legalmente incapace di contrarre
il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
il consenso fu estorto mediante violenza morale
la causa costituisce mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa