Il Codice Civile, all'art. 1364, dispone che, nell'interpretazione del contratto, le espressioni generali ivi utilizzate:
devono essere considerate invalide, salvo che i contraenti abbiano espressamente manifestato una volontĂ  contraria
comprendono ogni oggetto che a esse si può riferire in senso lessicale e grammaticale
comprendono comunque solo gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
devono essere considerate clausole di stile