Secondo quanto disposto dall'articolo 1316 del Codice Civile, l'obbligazione è detta indivisibile:
quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che è suscettibile di divisione per sua natura ma non per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti
quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti
quando ci sono più creditori e ciascuno ha diritto di chiedere l'intero adempimento dell'obbligazione al debitore, che è liberato nei confronti di tutti gli altri creditori
unicamente quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per la natura della prestazione stessa