Secondo l'art. 1467 del Codice Civile, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione:
può domandare la rescissione del contratto anche se l'altra offra di modificare equamente le condizioni del contratto
non può domandare la risoluzione del contratto, ma ha diritto al risarcimento del danno
può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458
può domandare la riduzione a equità delle condizioni del contratto