Ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, in caso di impossibilità totale della prestazione nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione:
può comunque richiedere l'effettuazione della prestazione, se in buona fede
non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito
non può chiedere la controprestazione e non valgono le regole sulla ripetizione dell'indebito su quanto eventualmente già ricevuto
può richiedere la controprestazione, nella misura che verrà determinata dal giudice