Secondo l'art. 1458 del Codice Civile, anche se è stata espressamente pattuita tra le parti, la risoluzione del contratto per inadempimento:
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, indipendentemente dagli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione
pregiudica in ogni caso i diritti acquistati dai terzi
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, in considerazione dell'impossibilità della trascrizione della domanda di risoluzione