Secondo l'art. 1356 del Codice Civile, l'acquirente di un diritto, in pendenza della condizione sospensiva:
non può compiere alcun atto nei confronti del diritto condizionato
può compiere atti conservativi
può sempre esercitare, anche se temporaneamente, il diritto
può compiere solo atti che aumentano il godimento del bene da parte del titolare