Dopo il trasferimento di un usufrutto, l'interessato decide di rinunziarvi. Secondo quanto disposto dall'art. 1350 del Codice Civile, tale atto di rinunzia deve avere forma scritta?
No, mai
Si, sempre
No, salvo richiesta del rinunciante
Si, ma solo se si tratta di un diritto di usufrutto di un bene mobile