Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, l'agente della riscossione fornisce:
annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo
mensilmente alla Banca d'Italia la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di liquidità dei crediti erariali iscritti a ruolo
semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo
trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di liquidità dei crediti erariali iscritti a ruolo