Qualora si riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):
il Ministro competente ne dà notizia al Consiglio dei Ministri; il Presidente del Consiglio riferisce quindi in parlamento, ai fini delle opportune manovre correttive
il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce in Parlamento
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione
il Ministro competente ne dà notizia alla Corte dei conti che assume le necessarie iniziative