Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica:
non si estende agli eredi neanche con riferimento alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi
non è personale
è personale
nel caso di deliberazione di organi collegiali, si imputa esclusivamente a coloro che hanno fatto valere il proprio dissenso