Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, in caso di rovina e difetti di cose immobili, l'appaltatore è responsabile se tale circostanza si verifica dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo?
| No, l'assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo esonera l'appaltatore da ogni responsabilità verso la Pubblica Amministrazione | |
| Sì, l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, purché tale circostanza si verifichi nel corso di dieci anni dal compimento e sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta come disposto dall'art. 1669 del Codice Civile | |
| Sì, l'appaltatore è sempre responsabile nei confronti della stazione appaltante salvo che siano stati svolti altri interventi di manutenzione e/o costruzione da altro/i appaltatore/i, come definito dall'art. 1669 del Codice Civile | |
| No, affinché sia responsabile, la stazione appaltante deve denunciare tale circostanza prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo |