Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali negli organismi pubblici:
possono, in caso emergano dubbi, verificare le valutazioni di bilancio, normalmente riservate alla discrezionalità degli amministratori
non devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
non possono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio