Ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, si applica la sanzione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento in caso di:
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance del dipendente per un anno dell'ultimo triennio
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance del dipendente per due trienni continuativi
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance del dipendente per due anni dell'ultimo triennio
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio