Secondo l'articolo 23 della legge 300/1970, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato:
di chiedere al datore di lavoro di sospendere l'attività per un massimo di due ore giornaliere
di chiedere al datore di lavoro di sospendere l'attività per un massimo di quattro ore giornaliere
a fruire di permessi non retribuiti
a fruire di permessi retribuiti