A norma dell'art. 14 della legge n. 146/1990, in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche dei contratti collettivi concernenti l'individuazione delle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, comma 2 della stessa legge:
la Commissione di garanzia può indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso
il Ministero del Lavoro deve indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso
il Ministero del Lavoro può indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso
il Ministero del Lavoro adotta una regolamentazione sostitutiva delle clausole cui si riferisce il dissenso, se questo non termina entro un certo limite