Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970 e s.m.i.), il giudice, accertata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio, condanna il datore di lavoro:
al pagamento di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di due anni
al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno
al pagamento diretto ai lavoratori discriminati, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo minimo di un anno
al pagamento diretto ai lavoratori discriminati, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno