Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, si può recedere da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prima della scadenza del termine:
purché il recedente paghi all'altra parte un indennizzo forfetario
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
solo in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa sia privata, sia pubblica
ma il recesso va comunicato all'Ispettorato del lavoro competente