Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, i sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro:
con efficacia obbligatoria solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi
con efficacia facoltativa per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
con efficacia garantita solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi