In base alla legge 68/1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia:
possono sempre essere licenziati, a meno che l'infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro o la malattia sia professionale
non possono essere licenziati
non possono essere licenziati assumendo l'infortunio o la malattia come giustificato motivo, nel caso in cui possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori
non possono essere licenziati assumendo l'infortunio o la malattia come giustificato motivo, ma solo nel caso in cui possano essere adibiti a mansioni equivalenti