Ai sensi dell'art. 1 comma 65 della legge 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le Regioni è effettuato:
sulla base della graduatoria nazionale tenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
sulla base del numero degli alunni, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata
sulla base delle richieste effettuate dai singoli DSGA
sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata