Ai sensi dell'art. 113, comma 9 del d.lgs. 81/2008, le scale doppie:
non devono sporgere oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura
non devono superare l'altezza di cinque metri e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza
devono garantire la posizione verticale dei pioli
devono essere costruite in modo che le estremità superiori dei montanti siano assicurate a parti mobili