Ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:
si estingue, ferma restando la possibilità per la P.A. di intervenire nel processo penale per tutelare la proprie ragioni, anche economiche
può essere sospeso sino alla definizione del procedimento penale se lo consiglino speciali circostanze
è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
è sempre sospeso sino alla definizione del procedimento penale