A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, sono ammessi duplicati informatici di documenti informatici?
Sì, ma sono dotati solo di un valore presuntivo sul contenuto del documento da cui sono tratti, anche se quest'ultimo è sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
Sì, hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida
No, il documento informatico può essere trasmesso per conoscenza, ma non può essere duplicato
Sì, in qualunque modo realizzati