La pena dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione comporta il divieto:
di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione e di percepire da essa stipendi, emolumenti e qualsiasi prestazione patrimoniale
di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
di concludere i soli contratti a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione
di esercitare un'attività commerciale